IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 17 e l'allegato A n. 7; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva  2009/45/CE,
relativa alle disposizioni e  norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
passeggeri; 
  Vista la  direttiva  98/18/CE  del  Consiglio  del  17  marzo  1998
relativa alle disposizioni e  norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
passeggeri; 
  Vista  la  direttiva  2009/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle  disposizioni  e  norme  di
sicurezza per le navi da passeggeri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
controllo delle navi; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  22
gennaio 1947, n. 340, recante  riordinamento  del  Registro  Italiano
Navale; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2005,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici
di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968,  n.
777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla  linea
di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  febbraio
2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "a)  «convenzioni
internazionali»:  le  seguenti  convenzioni,  inclusi  i   rispettivi
protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata: 
      1. convenzione internazionale per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio  1980,  n.
313, di seguito denominata «SOLAS 1974»; 
      2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del
1966, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Repubblica  8
aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) «codice  sulla
stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra
per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione
marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749  (18)
dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993,  o  il
codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui
alla   risoluzione   MSC.267(85)   della   Organizzazione   marittima
internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;"; 
    c) alla lettera f), punto 2, le parole «dalla regola 1.4.37» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla regola 1.4.38»; 
    d) alla lettera m), le parole «in quanto distanza verticale sulla
perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al  bordo
libero  estivo  assegnato  e  l'assetto  di  progetto,  e  la  faccia
superiore del ponte esposto a murata» sono soppresse; 
    e) la lettera q) e' sostituita dalla  seguente:  "q)  «tratto  di
mare»: un tratto di mare o  una  rotta  marittima  definiti  a  norma
dell'articolo  3.   Tuttavia,   ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni
di «tratto di mare» riportate nella  regola  2,  capitolo  IV,  della
«SOLAS 1974»;"; 
    f)  la  lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "r)  «area
portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che  si
estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche  che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai  limiti
definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o
un'area protetta affine;"; 
    g) la lettera s) e' abrogata; 
    h) alla lettera t), le parole «il Ministero dei trasporti e della
navigazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
    i) la lettera v) e' sostituita  dalla  seguente:  "v)  «Stato  di
approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso  i  cui  porti,  una
nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto
Stato membro, effettua viaggi nazionali;"; 
    l) la lettera z) e' sostituita  dalla  seguente:  "z)  «organismo
riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al  regolamento
(CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le  navi
e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico  di
cui alla lettera bb-sexies;"; 
    m) la lettera aa) e' sostituita dalla  seguente:  "aa)  «miglio»:
lunghezza equivalente a 1852 metri;"; 
    n) la lettera bb) e' abrogata; 
    o)  la  lettera  bb-quater)   e'   sostituita   dalla   seguente:
"bb-quater) «persone a  mobilita'  ridotta»:  le  persone  che  hanno
particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani,  le  persone  con  disabilita',  le  persone  con   disturbi
sensoriali e quanti impiegano sedie a  rotelle,  le  gestanti  e  chi
accompagna bambini piccoli;"; 
    p)  la  lettera  bb-sexies)   e'   sostituita   dalla   seguente:
"bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo  riconosciuto  autorizzato  e
affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  22  gennaio  1947,  n.
340;"; 
    q)  dopo  la  lettera  bb-sexies,  sono  aggiunte  le   seguenti:
"bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a  vela  anche  se
munita di propulsione meccanica  come  propulsione  ausiliaria  e  di
emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa  in  metri
quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere
maggiore di 7; 
    bb-octies)  «materiale  equivalente»:  leghe   di   alluminio   o
qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta'
intrinseche  o  grazie  alla  sua  coibentazione,  al  termine  della
prevista  prova   standard   del   fuoco   possiede   caratteristiche
strutturali  e  di  resistenza  al   fuoco   equivalenti   a   quelle
dell'acciaio; 
    bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui  campioni  di
paratie o ponti sono esposti in  un  forno  di  prova  a  temperature
corrispondenti  all'incirca  alla  curva  standard  temperatura-tempo
conformemente   al   metodo   di   prova   specificato   nel   codice
internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del  fuoco
del 2010,  di  cui  alla  risoluzione  MSC.307(88)  dell'IMO,  del  3
dicembre 2010, nella versione aggiornata; 
    bb-decies)  «nave  tradizionale»:  qualsiasi  tipo  di  nave   da
passeggeri storica progettata prima del 1965 e le  relative  repliche
costruite principalmente con i materiali originali,  comprese  quelle
finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e  le  competenze
marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi
di  cultura,  il  cui  esercizio  rispetta  i  principi  tradizionali
dell'arte e della tecnica marinaresche; 
    bb-undecies) «unita' da diporto  o  unita'  veloce  da  diporto»:
un'unita'  che   non   e'   impegnata   in   attivita'   commerciali,
indipendentemente dal mezzo di propulsione; 
    bb-duodecies)    «imbarcazione     di     servizio     (tender)»:
un'imbarcazione  in  dotazione  alla  nave  che  e'  utilizzata   per
trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri  ferma
alla terraferma e viceversa; 
    bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave  utilizzata
per  trasportare  e   accogliere   personale   industriale   di   cui
all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che  non  svolge  a  bordo  lavori
essenziali per l'attivita' della nave; 
    bb-quater  decies)  «unita'  veloce   di   servizio   off-shore»:
un'unita'  utilizzata  per   trasportare   e   accogliere   personale
industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge  a
bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita'; 
    bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e  modifiche  di  grande
entita'»: 
      1.  qualsiasi  variazione   che   altera   sostanzialmente   le
dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta
di un nuovo corpo centrale; 
      2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita'
di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la  trasformazione
di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri; 
      3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita  di
esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri
su un intero ponte; 
      4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una  nave
da passeggeri; 
    bb-sedecies)  «societa'  di  gestione»:  l'organizzazione  o   la
persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita'
imposti dal codice internazionale di gestione della  sicurezza  delle
navi  e  della  prevenzione  dell'inquinamento  (codice  ISM),  nella
versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX
della SOLAS 1974,  il  proprietario  della  nave  o  qualsiasi  altro
organismo o persona come il gestore o il noleggiatore  a  scafo  nudo
che ha assunto  la  responsabilita'  dell'esercizio  della  nave  dal
proprietario della stessa; 
    bb-septies  decies)  «navi  ro/ro  da  passeggeri  ritirate   dal
servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi  «A»
e «B»: 
      1. la cui chiglia  e'  stata  impostata  o  si  trovava  ad  un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e 
      2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e 
      3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D»
a tale data o a una data successiva  alla  quale  hanno  raggiunto  i
trenta anni di eta', ma  comunque  non  piu'  tardi  del  1°  ottobre
2015.". 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
                - Si riporta il testo degli articoli 76 e  117  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - L'art. 87, quinto comma, della  Cost.  conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 e  dell'Allegato
          A della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea  2018)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   18
          ottobre 2019, n. 245: 
              «Art. 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica  la  direttiva
          2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
          per le navi  da  passeggeri).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  novembre  2017,
          il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4
          febbraio 2000, n. 45, recante  attuazione  della  direttiva
          98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e  alle  norme   di
          sicurezza per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali,  con  abrogazione  espressa  delle  disposizioni
          superate; 
                b) adeguare, anche mediante provvedimenti  di  natura
          regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  le   disposizioni   del
          regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
          umana in mare, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di  armonizzare
          il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi; 
                c) prevedere misure  sanzionatorie  penali  efficaci,
          proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
          sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri; 
                d)  prevedere   sanzioni   amministrative   efficaci,
          proporzionate e dissuasive, consistenti  nel  pagamento  di
          una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di  violazioni
          diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi
          da passeggeri; 
                e) individuare nel capo del  compartimento  marittimo
          l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto  previsto
          dall'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di
          sicurezza delle navi da passeggeri. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e delle finanze e dello sviluppo economico. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              «Allegato 
              (Articolo 1, comma 1) 
              1)  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
              2)  direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
              3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
              4) direttiva (UE) 2017/1371 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
              5) direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
              6) direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
              7) direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
              8) direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              9) direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE  del  Consiglio
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2019); 
              10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
              11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
              12) direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo  1
          e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
              13) direttiva  (UE)  2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
              14) direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
              15) direttiva (UE) 2018/645 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
              16) direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
              17) direttiva (UE) 2018/843 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
              18) direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
              19) direttiva (UE) 2018/849 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              20) direttiva (UE) 2018/850 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
              21) direttiva (UE) 2018/851 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              22) direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
              23) direttiva (UE) 2018/957 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
              24) direttiva (UE) 2018/958 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
              25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
              26) direttiva (UE) 2019/692 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - La direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  15  novembre  2017  che  modifica   la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. L 315 del 30 novembre 2017. 
              - La direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998
          relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
          da passeggeri e' pubblicata nella G.U.C.E.  L  144  del  15
          maggio 1998. 
              - La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 6 maggio 2009 relativa  alle  disposizioni  e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. L 163 del 25 giugno 2009. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  391/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 23 aprile  2009  relativo  alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e' pubblicata nella G.U.U.E. L 131 del 28 maggio 2009. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 22 gennaio 1947, n. 340 (Riordinamento  del  Registro
          Italiano Navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
          maggio 1947, n. 116. 
              - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in  materia  di
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del  1972)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1978, n. 48 - Supplemento ordinario. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in  mare)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190 - Supplemento ordinario. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329 - Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  21  aprile  1998,   n.   92   -
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, il cui
          titolo e' modificato dal presente decreto (Attuazione della
          direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme  di
          sicurezza per le navi da passeggeri), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  7  marzo  2000,  n.  55  -  Supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2005,   n.   65
          (Attuazione  della   direttiva   2003/25/CE   relativa   ai
          requisiti specifici di stabilita'  per  le  navi  ro-ro  da
          passeggeri)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          aprile 2005, n. 96 - Supplemento ordinario n. 77. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202 - Supplemento ordinario n. 148. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento ordinario n.
          108. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53
          (Attuazione della direttiva  2009/16/CE  recante  le  norme
          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2011, n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice  della  navigazione  marittima)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94 -
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1968, n. 777 (Esecuzione della  convenzione  internazionale
          sulla linea di massimo  carico,  adottata  a  Londra  il  5
          aprile 1966) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          luglio 1968, n. 176 - Supplemento ordinario n. 1760. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          ottobre 1988, n. 250 - Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio  1992,  n.   17   -
          Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   20
          dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
          direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  23  luglio  2014  sull'equipaggiamento  marittimo  che
          abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2014, n. 105. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per: 
                a)   «convenzioni   internazionali»:   le    seguenti
          convenzioni, inclusi i  rispettivi  protocolli  e  relative
          modifiche, nella versione aggiornata: 
                  1. convenzione internazionale per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge
          23 maggio 1980, n. 313, di seguito denominata «SOLAS 1974»; 
              2. convenzione internazionale sulla  linea  di  massimo
          carico del 1966, resa esecutiva con decreto del  Presidente
          della  Repubblica  8  aprile  1968,  n.  777,  di   seguito
          denominata «LL66»; 
                b) «codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra»:  il
          codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi  di
          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima
          internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749  (18)
          dell'assemblea dell'Organizzazione stessa  del  4  novembre
          1993, o il codice internazionale sulla  stabilita'  a  nave
          integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC.267(85)  della
          Organizzazione Marittima Internazionale IMO, del 4 dicembre
          2008, nelle versioni aggiornate; 
                c) "codice per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)":  il
          codice internazionale di sicurezza  per  le  unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed   Craft)
          adottato dall'IMO con la  risoluzione  MSC  36(63)  del  20
          maggio 1994 ovvero il codice  internazionale  di  sicurezza
          per le unita'  veloci  del  2000  (International  Code  for
          Safety  of  High-  Speed  Craft,  2000),  contenuto   nella
          risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre  2000,  nelle
          loro versioni aggiornate.) 
                d)  "GMDSS":  il  sistema  globale  di  sicurezza   e
          soccorso in  mare  (Global  Maritime  Distress  and  Safety
          System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; 
                e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri; 
                f) "unita' veloce da passeggeri": una  unita'  veloce
          come definita alla regola 1 del  capitolo  X  della  "SOLAS
          1974", che trasporti piu' di dodici  passeggeri;  non  sono
          considerate  unita'  veloci  da  passeggeri  le   navi   da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando: 
                  1. il loro  dislocamento  rispetto  alla  linea  di
          galleggiamento corrisponda  a  meno  di  cinquecento  metri
          cubi; 
                  2. e la loro velocita' massima, come definita dalla
          regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci  del  1994  e
          dalla regola 1.4.38del codice  per  le  unita'  veloci  del
          2000, sia inferiore a 20 nodi; 
                g) "nave nuova": una nave la cui  chiglia  sia  stata
          impostata, o che  si  trovi  a  un  equivalente  stadio  di
          costruzione, alla data del 1° luglio o successivamente. Per
          equivalente stadio di costruzione si intende lo  stadio  in
          cui: 
                  1. ha inizio la costruzione identificabile con  una
          nave specifica; 
                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione in posto  di  almeno  cinquanta  tonnellate  o
          dell'uno  per  cento  della  massa  stimata  di  tutto   il
          materiale strutturale, assumendo il minore  di  questi  due
          valori; 
                h) "nave esistente": una nave che non  sia  una  nave
          nuova; 
                i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 
                  1. il comandante, ne'  un  membro  dell'equipaggio,
          ne'  altra  persona  impiegata  o  occupata  in   qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 
                  2. un bambino di eta' inferiore a un anno; 
                l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un galleggiamento all'85% della  piu'  piccola  altezza  di
          costruzione misurata dal limite  superiore  della  chiglia,
          oppure la lunghezza  misurata  dalla  faccia  prodiera  del
          dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
          predetto galleggiamento, se  tale  lunghezza  e'  maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento  al  quale
          si  misura  tale  lunghezza  deve   essere   parallelo   al
          galleggiamento del piano di costruzione; 
                m) "altezza di prora": l'altezza  di  prora  definita
          dalla regola 39 della convenzione "LL66"; 
                n) "nave con ponte completo": una nave  provvista  di
          un ponte completo,  esposto  alle  intemperie  e  al  mare,
          dotato di mezzi permanenti che permettano  la  chiusura  di
          tutte le aperture nella parte  esposta  alle  intemperie  e
          sotto il quale tutte le aperture praticate  nelle  fiancate
          sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni  almeno
          alle intemperie. Il ponte completo  puo'  essere  un  ponte
          stagno o una struttura equivalente a un ponte  non  stagno,
          completamente  coperto  da  una   struttura   stagna   alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita' alle intemperie  e  munita  di  mezzi  di
          chiusura stagni alle intemperie; 
                o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare  dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa; 
                p) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti di mare da e verso lo  stesso  porto  di  uno  Stato
          membro, o da un porto  a  un  altro  porto  di  tale  Stato
          membro; 
                q) «tratto di mare»: un tratto di mare  o  una  rotta
          marittima definiti a norma dell'articolo  3.  Tuttavia,  ai
          fini dell'applicazione delle  disposizioni  in  materia  di
          radiocomunicazioni, valgono le definizioni  di  «tratto  di
          mare» riportate nella regola 2, capitolo IV,  della  «SOLAS
          1974»; 
                r) «area portuale»: area diversa da un tratto di mare
          di  giurisdizione  che  si  estende  fino  alle   strutture
          portuali  permanenti  piu'  periferiche  che  costituiscono
          parte integrante del sistema  portuale  o  fino  ai  limiti
          definiti da elementi geografici naturali che proteggono  un
          estuario o un'area protetta affine; 
                s) (abrogata); 
                t)    "Amministrazione"    il     Ministero     delle
          infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
          delle capitanerie di porto; 
                u) "Autorita' marittime": Comandi periferici  secondo
          funzioni delegate con direttive del  Comando  generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto; 
                v) «Stato di approdo»: lo Stato membro dai cui porti,
          o verso i cui porti, una nave o una unita' veloce  battente
          bandiera diversa da quella di detto Stato membro,  effettua
          viaggi nazionali; 
                z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
          conformemente  al  regolamento   (CE)   n.   391/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio; per le  navi  e  unita'
          veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di
          cui alla lettera bb-sexies; 
                aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1852 metri; 
                bb) (abrogata); 
                bb-bis)  nave  ro/ro  da  passeggeri:  una  nave   da
          passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
          all'allegato I; 
                bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero  di
          anni dalla data della sua consegna; 
                bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le  persone
          che hanno particolare difficolta'  nell'uso  dei  trasporti
          pubblici, compresi gli anziani, le persone con disabilita',
          le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie
          a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli; 
                bb-quinquies)  altezza  significativa  d'onda   (hs):
          l'altezza media  del  terzo  delle  onde  di  altezza  piu'
          elevata fra quelle osservate in un dato periodo; 
                bb-sexies) «ente tecnico»:  l'organismo  riconosciuto
          autorizzato e affidato al quale sono devolute dal Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  le   attribuzioni
          previste dall'articolo 3 del decreto legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340; 
                bb-septies) «nave a vela»: una nave a  propulsione  a
          vela  anche  se  munita  di  propulsione   meccanica   come
          propulsione ausiliaria e di emergenza, dove il rapporto tra
          superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento
          massimo espresso in tonnellate risulta essere  maggiore  di
          7; 
                bb-octies)   «materiale   equivalente»:   leghe    di
          alluminio o qualsiasi altro materiale non combustibile che,
          per  le  sue  proprieta'  intrinseche  o  grazie  alla  sua
          coibentazione, al termine della prevista prova standard del
          fuoco possiede caratteristiche strutturali e di  resistenza
          al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio; 
                bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova  in  cui
          campioni di paratie o ponti sono esposti  in  un  forno  di
          prova a temperature corrispondenti all'incirca  alla  curva
          standard temperatura-tempo conformemente al metodo di prova
          specificato nel codice  internazionale  per  l'applicazione
          delle procedure di prova del fuoco del 2010,  di  cui  alla
          risoluzione MSC.307(88)  dell'IMO,  del  3  dicembre  2010,
          nella versione aggiornata; 
                bb-decies) «nave  tradizionale»:  qualsiasi  tipo  di
          nave da passeggeri storica progettata prima del 1965  e  le
          relative repliche costruite principalmente con i  materiali
          originali, comprese quelle  finalizzate  a  incoraggiare  e
          promuovere  le   tecniche   e   le   competenze   marittime
          tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi
          di  cultura,  il  cui   esercizio   rispetta   i   principi
          tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche; 
                bb-undecies) «unita' da diporto o  unita'  veloce  da
          diporto»: un'unita'  che  non  e'  impegnata  in  attivita'
          commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione; 
                bb-duodecies) «imbarcazione  di  servizio  (tender)»:
          un'imbarcazione in dotazione alla nave  che  e'  utilizzata
          per trasferire piu' di dodici passeggeri  da  una  nave  da
          passeggeri ferma alla terraferma e viceversa; 
                bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave
          utilizzata   per   trasportare   e   accogliere   personale
          industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto  49)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435  che  non  svolge  a  bordo   lavori   essenziali   per
          l'attivita' della nave; 
                bb-quater  decies)   «unita'   veloce   di   servizio
          off-shore»:  un'unita'   utilizzata   per   trasportare   e
          accogliere personale industriale  di  cui  all'articolo  1,
          comma  1,  punto  49)  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge  a  bordo
          lavori essenziali per l'attivita' dell'unita'; 
                bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e  modifiche
          di grande entita'»: 
                  1. qualsiasi variazione che altera  sostanzialmente
          le  dimensioni  di  una  nave,  ad  esempio  l'allungamento
          mediante l'aggiunta di un nuovo corpo centrale; 
                  2. qualsiasi variazione che altera  sostanzialmente
          la capacita' di trasporto di passeggeri  di  una  nave,  ad
          esempio la trasformazione di un ponte  per  autoveicoli  in
          alloggio passeggeri; 
                  3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente
          la vita di esercizio di una nave,  ad  esempio  il  rinnovo
          dell'alloggio passeggeri su un intero ponte; 
                  4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di  nave
          in una nave da passeggeri; 
                bb-sedecies) «societa' di gestione»: l'organizzazione
          o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte  le
          responsabilita'  imposti  dal  codice   internazionale   di
          gestione della sicurezza delle  navi  e  della  prevenzione
          dell'inquinamento (codice ISM), nella versione  aggiornata,
          o, nei casi in cui non si  applica  il  capitolo  IX  della
          SOLAS 1974, il proprietario della nave  o  qualsiasi  altro
          organismo o persona come il gestore  o  il  noleggiatore  a
          scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio
          della nave dal proprietario della stessa; 
                bb-septies decies) «navi ro/ro da passeggeri ritirate
          dal servizio»: si intendono le  navi  ro/ro  da  passeggeri
          delle classi "A" e "B": 
                  1. la cui chiglia e' stata impostata o  si  trovava
          ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1°
          ottobre 2004, e 
                  2. non si sono conformate agli articoli 5, 7  e  8,
          del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro  il  1°
          ottobre 2010, e 
                  3. sono  state  destinate  alla  navigazione  nelle
          classi "C" e "D" a tale data o a una data  successiva  alla
          quale hanno raggiunto i trenta anni di  eta',  ma  comunque
          non piu' tardi del 1° ottobre 2015.».